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Sez. 1, Sentenza n. 2290 del 04/06/1977 (Rv. 385996 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE - REATI DOGANALI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - EVASIONE DI TRIBUTI DOGANALI PER FATTI COSTITUENTI REATO - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - ESTENSIONE ALLA PERSONA SOLIDALMENTE COOBBLIGATA CON L'AUTORE DEL REATO - ATTI INTERRUTTIVI NEI CONFRONTI DELL'UNA O DELL'ALTRO - EFFICACIA - ESTRANEITA DELLA PERSONA COOBBLIGATA AL PROCESSO PENALE CONTRO L'AUTORE DEL REATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385996-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE - REATI DOGANALI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - EVASIONE DI TRIBUTI DOGANALI PER FATTI COSTITUENTI REATO - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - ESTENSIONE ALLA PERSONA SOLIDALMENTE COOBBLIGATA CON L'AUTORE DEL REATO - ATTI INTERRUTTIVI NEI CONFRONTI DELL'UNA O DELL'ALTRO - EFFICACIA - ESTRANEITA DELLA PERSONA COOBBLIGATA AL PROCESSO PENALE CONTRO L'AUTORE DEL REATO - IRRILEVANZA.*

In tema di evasione di Tributi doganali, per fatti costituenti reato, il credito dell'amministrazione, per il pagamento dei diritti evasi, e soggetto a prescrizione quinquennale, con decorso dalla data in cui sono divenuti irrevocabili il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale, ai sensi dell'art 27 terzo comma della legge 25 settembre 1940 n 1424, anche nel caso in cui venga fatto valere nei confronti di persona solidalmente coobbligata con l'autore del reato, a norma dell'art 136 della citata legge (nella specie, datore di lavoro del trasgressore), e beneficia degli Atti interruttivi della prescrizione medesima, che siano stati successivamente compiuti nei confronti dell'uno o dell'altro dei condebitori (art 1310 primo comma cod civ). questi principi non soffrono deroga nell'ipotesi in cui quel coobbligato sia rimasto estraneo al processo penale contro l'autore della trasgressione, in quanto tale circostanza puo consentire allo stesso di porre in discussione, nel giudizio civile, i presupposti della sua responsabilita solidale, ai sensi dell'art 27 cod proc pen (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 99 del 27 giugno 1973), ma non anche di disconoscere, ove quei presupposti vengano accertati, la dipendenza da reato del credito fatto valere dall'amministrazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 27, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)