diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 28060 del 20/03/2002 Cc. (dep. 23/07/2002) Rv. 222125 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro eseguito presso il terzo - Partecipazione del terzo alla camera di consiglio prima del provvedimento di restituzione a favore di altri - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222125-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo eseguito presso un terzo, il provvedimento di restituzione a favore di altri non deve essere preceduto dalla convocazione del terzo in camera di consiglio, come previsto per il sequestro probatorio dall'art. 263, comma 2 cod. proc. pen. - non richiamato dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. - ovvero, in materia di criminalità organizzata, dall'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto il terzo può chiedere la revoca del sequestro e la restituzione dei beni, a norma dell'art. 321, co. 3, ed è legittimato all'appello ai sensi dell'art. 322 bis del codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 104 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)