Sez. 5, Sentenza n. 4117 del 15/11/2000 Cc. (dep. 01/02/2001) Rv. 219379 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Beni non nella disponibilità dell'indagato o imputato - Apposizione del vincolo - Possibilità - Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo, la libera disponibilità del bene non deve essere riferibile necessariamente all'indagato, perché sussista il pericolo di protrazione della condotta criminosa o l'aggravamento delle conseguenze dannose del reato. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta, in relazione alla quale è stato ritenuto che, pur in presenza dei rimedi approntati dalla legge fallimentare, il pericolo di aggravamento consistesse nella definitiva perdita del bene alla funzione di garanzia per i creditori e nella difficoltà di recupero dello stesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)