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Sez. 5, Sentenza n. 5087 del 15/03/1999 Ud. (dep. 21/04/1999) Rv. 213194 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Giudizio di appello - Eccezione relativa al difetto di forma dell'atto costitutivo - Omessa statuizione e motivazione da parte del giudice - Ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Esclusione - Riproposizione innanzi alla SC della eccezione già formulata innanzi al giudice di merito - Deduzione di violazione di norme processuali - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213194-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, se nel giudizio di appello sia stata eccepita la violazione di una norma processuale, il ricorrente non può impugnare per difetto di motivazione la sentenza del giudice di secondo grado che abbia implicitamente disatteso la sua eccezione, ma è tenuto a riproporre tale eccezione, denunciando direttamente con il ricorso la violazione della norma processuale vanamente invocata in primo grado. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva dedotto la nullità della sentenza di appello per omessa statuizione e motivazione sull'eccezione da lui proposta, con la quale sosteneva la decadenza della parte civile per difetto di forma dell'atto costitutivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)