Sez. 5, Sentenza n. 815 del 29/11/1996 Ud. (dep. 04/02/1997) Rv. 208198 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Ordinanze dibattimentali che ammettono o escludono la parte civile - Impugnabilità assieme alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. - Ammissibilità.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE
L'art. 586 cod. proc. pen., che prevede l'impugnabilità delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento con l'impugnazione avverso la sentenza, si applica anche alle ordinanze che ammettono o escludono la parte civile. (Nella specie, è stata ritenuto ammissibile l'appello incidentale proposto dall'imputato avverso l'ordinanza dibattimentale che aveva ammesso la costituzione di parte civile nonostante che questa non fosse avvenuta a mezzo di un difensore ma personalmente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)