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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7868 del 20/03/2019 (Rv. 653172 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" | Erronea qualificazione del danno di cui si chiede il ristoro - Conseguenze - Irrilevanza del "nomen iuris" assegnato dalla parte - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653172-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM"

La circostanza che l'attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non è ostativa all'accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in un caso di risoluzione del contratto preliminare, ha risarcito il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell'immobile anticipatamente consegnato ai promissari acquirenti, benché la parte avesse lamentato un danno da mancato adempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)