Sez. 3, Sentenza n. 12236 del 17/07/2012 (Rv. 623356 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" | Erronea qualificazione del danno di cui si chiede il ristoro - Conseguenze - Irrilevanza del "nomen iuris" assegnato dalla parte - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM"
La circostanza che l'attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non è ostativa all'accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente accolta dal giudice di merito la domanda di risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto, compiutamente descritto ma erroneamente denominato dall'attore come "danno biologico").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)