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Sez. 5, Sentenza n. 9556 del 09/04/2024 (Rv. 670807-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborsi Iva transfrontalieri - Art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Cause ostative al rimborso - Medesimo periodo di riferimento - Necessità.
Stato
decisa il 2024-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670807-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborsi IVA transfrontalieri, l'art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 va applicato alla luce dell'art. 3 della Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, per cui rilevano quali cause ostative al rimborso sia la stabilità dell'organizzazione all'interno dello Stato nel periodo di riferimento, sia l'effettuazione di operazioni attive imponibili necessariamente nel medesimo periodo di tempo, coincidente con l'anno civile, ossia con l'anno solare, e non con l'anno di imposta.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 9 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)