Sez. 5 - , Ordinanza n. 11652 del 11/05/2017 (Rv. 644123 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Restituzione delle somme pagate a titolo di IVA – Art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Inapplicabilità - Termine di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Decorrenza - Dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente versata non è soggetto alla disciplina dettata dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di imposte dirette, bensì a quella prevista dagli artt. 30, 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972; tale diritto resta soggetto al termine decadenziale biennale ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso, ossia dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento che dà diritto alla restituzione del versato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)