Sez. 1, Sentenza n. 43462 del 01/10/2004 Cc. (dep. 05/11/2004) Rv. 230344 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - IN GENERE | Misure alternative alla detenzione - Presentazione della domanda - Condannato detenuto per altro titolo - Dichiarazione o elezione di domicilio - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - IN GENERE
Nel procedimento di sorveglianza, la persona detenuta per altro titolo, al momento della presentazione della domanda di applicazione di una misura alternativa, non è tenuta ad effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, prescritta dall'art. 677, comma secondo-bis, cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della domanda.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)