Sez. 1, Sentenza n. 188 del 10/01/1966 (Rv. 320362 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - - SOLIDARIETA TRA CONDEBITORI - RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - - SOLIDARIETA TRA CONDEBITORI - RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI.*
Gli artt.61 e 62 della legge fallimentare rappresentano una particolare applicazione al procedimento fallimentare, del diritto di regresso fra condebitori solidali regolato dagli artt. 1203 e 1299 cod. civ., artt. 61, II comma e 62, II comma, e dell'Azione surrogatoria di cui all'art.2900 cod. civ., art.62, II comma. Onde, se una questione relativa a questi istituti non sia risolta dalle cennate norme fallimentari, per decidere su di essa, non e dato ricorrere alla loro interpretazione analogica, ma e necessario rifarsi alla disciplina generale dettata dai citati artt.1203, 1209 e 2990 cod. civ. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 61, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 61, Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1299, Legge Falliment. art. 62, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 62, Cod. Civ. art. 2900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)