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Sez. 1, Sentenza n. 7978 del 07/04/2011 (Rv. 617758 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Pegno costituito dal terzo - Realizzazione della garanzia dopo l'ammissione al concordato - Riconoscimento per intero del credito del creditore garantito - Applicabilità dei principi di tutela dell'art. 61 legge fall. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617758-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

In tema di effetti del concordato preventivo, alla realizzazione dell'oggetto di una garanzia reale - nella specie, la vendita, successiva all'ammissione alla procedura, dei titoli costituiti in pegno da un terzo a garanzia delle obbligazioni del debitore - non si applica il principio, dettato per il solo fallimento dall'art. 61 legge fall., per cui il creditore di più coobbligati in solido concorre nella procedura di quelli che sono falliti per l'intero sino al totale pagamento del proprio credito; la doverosa detrazione di quanto incassato per effetto della predetta escussione, infatti, da un lato, è la conseguenza della diversa forma di tutela assicurata, in generale, al creditore garantito su un bene specifico, come quello del terzo datore di pegno, che, a sua volta, fruisce della surrogazione ex art. 1203 n. 3 cod. civ., ma che resta un soggetto "stricto jure" non debitore, e, dunque, non parificabile al coobbligato solidale, e, dall'altro, riflette l'art. 61 legge fall., che riproduce nelle procedure concorsuali e senza suscettibilità di applicazione estensiva o analogica, anche per la disciplina del regresso, il principio generale sulla obbligazione solidale passiva di cui all'art. 1299 cod. civ., secondo cui il regresso compete esclusivamente a chi è tenuto al pagamento con altri, come il coobbligato solidale, e come tale fruisce della surrogazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Legge Falliment. art. 61, Legge Falliment. art. 62, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)