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Sez. 3, Sentenza n. 1095 del 05/04/1966 Ud. (dep. 12/05/1966) Rv. 101394 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - RESA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E POI RITRATTATA - VALIDITA AI FINI PROBATORI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101394-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - RESA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E POI RITRATTATA - VALIDITA AI FINI PROBATORI - CONDIZIONI.*

La confessione stragiudiziale, resa agli organi di polizia giudiziaria e successivamente ritrattata, costituisce un valido elemento di prova ai fini dell'affermazione della responsabilita penale dell'imputato ove il giudice, dopo averla valutata in se stessa e in correlazione alle altre risultanze processuali, la ritenga attendibile con motivazione congrua ed esauriente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)