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Sez. 6, Sentenza n. 84 del 22/12/1966 Ud. (dep. 30/03/1967) Rv. 103889 - 01

PROVA PENALE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONFESSIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SUCCESSIVAMENTE RITRATTATA - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103889-01

PROVA PENALE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONFESSIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SUCCESSIVAMENTE RITRATTATA - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*

Il principio del libero convincimento, cui e informato il giudizio penale, consente al giudice di utilizzare qualsiasi elemento di prova che non sia espressamente escluso dalla legge e che abbia in se l'attitudine, secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare l'esistenza del fatto e la responsabilita del suo autore. Quindi anche una confessione, sebbene resa solamente agli organi di polizia giudiziaria e dopo pochi giorni ritrattata, puo costituire elemento di prova e ben puo il giudice di merito fondare su di essa il proprio convincimento purche la valuti in se stessa ed in relazione alle altre risultanze processuali con adeguata motivazione. (Conf 101394' V 100310, 100311, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)