Sez. 1, Sentenza n. 6557 del 07/11/1983 (Rv. 431267 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI LICENZIATI A SEGUITO DI FALLIMENTO DELL'IMPRESA - DIRITTO DELL'ISTITUTO A CONSEGUIRE DALL'AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE I CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 9, SECONDO COMMA LETTERA B) DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - SUSSISTENZA - DIRITTO ALLA SOMMA AGGIUNTIVA DI CUI ALL'ART. 111 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI LICENZIATI A SEGUITO DI FALLIMENTO DELL'IMPRESA - DIRITTO DELL'ISTITUTO A CONSEGUIRE DALL'AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE I CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 9, SECONDO COMMA LETTERA B) DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - SUSSISTENZA - DIRITTO ALLA SOMMA AGGIUNTIVA DI CUI ALL'ART. 111 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al trattamento speciale di disoccupazione dovuto dall'INPS ai lavoratori di impresa industriale licenziati per cessazione di attività a seguito di fallimento, secondo la previsione dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, interpretato autenticamente dall'art. 25 della legge 23 aprile 1981 n. 155, deve riconoscersi il diritto dell'istituto medesimo di conseguire dall'amministrazione fallimentare i contributi di cui all'art. 9 secondo comma lettera b) della citata legge del 1968, ma non anche la somma aggiuntiva di pari importo di cui all'art. 111 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155, in quanto non è configurabile un ritardo nei pagamenti in Sede di esecuzione concorsuale. (V 5076/82, mass n 422971).*
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)