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Sez. U - , Ordinanza n. 2090 del 30/01/2020 (Rv. 656662 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Sentenza emessa ex art. 2932 c.c. – Avviso di liquidazione di imposta ipotecaria – Domanda di annullamento – Giurisdizione del giudice tributario - Iscrizione di ipoteca legale eseguita dal Conservatore ex artt. 2817 e 2834 c.c. – Domanda di annullamento – Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656662-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Qualora, ottenuta una sentenza ex art. 2932 c.c., l'acquirente instauri una controversia proponendo contestualmente una domanda di annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria adottato dall'Agenzia delle entrate ed una domanda di annullamento dell'iscrizione di ipoteca legale eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari ex artt. 2817 e 2834 c.c., a garanzia del prezzo residuo risultante dalla detta sentenza, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla prima domanda e quella del giudice ordinario in relazione alla seconda, atteso che la legittimità dell'iscrizione ipotecaria operata dal Conservatore è completamente sganciata dal rapporto tributario correlato all'imposta ipotecaria applicabile, attenendo alle vicende collegate ai rapporti fra alienante ed acquirente, le quali esulano totalmente da questioni da considerarsi ancillari rispetto al rapporto tributario in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2817, Cod. Civ. art. 2834, Cod. Civ. art. 2932, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)