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Sez. 6, Sentenza n. 5008 del 06/12/1979 Ud. (dep. 18/04/1980) Rv. 145041 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PENA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE - DETERMINAZIONE DELLA PENA BASE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145041-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PENA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE - DETERMINAZIONE DELLA PENA BASE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

La Determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita. Il giudice di merito, con l'enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti ai fini del giudizio di comparazione assolve adeguatamente all'Obbligo della motivazione, poiche tale giudizio rientra nella sua discrezionalita e non postula una analitica esposizione dei criteri di valutazione. Detto giudizio si sottrae pertanto al Sindacato di legittimita della suprema Corte. (Conf mass nn 137794, 137829).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)