Sez. 3, Sentenza n. 420 del 10/11/1982 Ud. (dep. 20/01/1983) Rv. 156961 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - RIFERIMENTO IN MOTIVAZIONE SOLTANTO AD ALCUNI CRITERI INDICATI NELL'ART. 133 COD. PEN. - IRRILEVANZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - RIFERIMENTO IN MOTIVAZIONE SOLTANTO AD ALCUNI CRITERI INDICATI NELL'ART. 133 COD. PEN. - IRRILEVANZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'Esercizio del potere discrezionale del giudice nella Determinazione della pena è sottratto al controllo di legittimità, se congruamente motivato, anche se solo in relazione ad alcuni elementi di quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (Conf mass n 145041; (Conf mass n 137794; (Conf mass n 137829; (Conf mass n 152331).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)