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Sez. 3, Sentenza n. 4006 del 03/04/2000 (Rv. 535266 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento notificato - Difetto di presentazione di ricorso al Prefetto o di pagamento in misura ridotta - Conseguenze - Esecutività del titolo - Impugnazione ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Mancata impugnazione - Conseguenze - Preclusione del riesame nel merito in sede giurisdizionale - Opposizione a cartella esattoriale fondata sul predetto titolo esecutivo ritualmente formatosi e tendente al suo riesame nel merito - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535266-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative irrogate per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato costituisce, in mancanza di ricorso al Prefetto o di pagamento in misura ridotta, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 Cod. Strada, titolo che, non sussistendo l'ordinanza - ingiunzione prefettizia (possibile solo nel caso in cui venga presentato ricorso al Prefetto), può essere opposto dinanzi al pretore ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981; ne consegue che, ove l'interessato non acceda nei termini prescritti né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale, resta preclusa la possibilità di riesame in sede giurisdizionale di ogni ragione di doglianza concernente, nel merito, la sussistenza dell'infrazione, onde deve ritenersi inammissibile l'opposizione a cartella esattoriale basata sul titolo esecutivo di cui al citato art. 203 Cod. Strada, quando di tale titolo risulti la rituale formazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)