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Sez. L - , Sentenza n. 15860 del 26/06/2017 (Rv. 644687 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Settore del credito - Criterio di scelta della prossimità al trattamento pensionistico - Mancata distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità - Legittimità - Contributi versati presso altro datore di lavoro - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644687-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In materia di licenziamenti collettivi nel settore del credito, il criterio di scelta previsto dall’art. 8, comma 1, del d.m. n. 158 del 2000 è incentrato sul raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione (ed, in subordine, sulla prossimità del medesimo diritto), senza alcuna distinzione tra pensioni di anzianità e di vecchiaia; l'art. 5, comma 4, del menzionato decreto prevede, poi, che debba aversi riguardo alla complessiva anzianità contributiva, rilevabile da apposita certificazione, da calcolarsi tenuto conto non solo dei contributi riconducibili al servizio prestato presso il datore di lavoro recedente, ma anche di quelli relativi a precedenti attività lavorative, benchè versati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, essendo l’eventuale mancata ricongiunzione ascrivibile al lavoratore.

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 art. 8 com. 1, DM Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 art. 5 com. 4, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)