Sez. L, Sentenza n. 9866 del 24/04/2007 (Rv. 596572 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991 - Determinazione concordata al criterio di scelta dei lavoratori da licenziare in base alla prossimità a trattamento pensionistico - Razionalità - Mancata distinzione tra pensione di vecchiaia e di anzianità e tra uomini e donne - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di licenziamenti collettivi disciplinati dalla legge n. 223 del 1991, deve ritenersi razionalmente giustificato il ricorso al criterio della prossimità al trattamento pensionistico, senza che assuma rilievo la circostanza che non sia operata alcuna distinzione tra pensione di anzianità e di vecchiaia, con conseguente coinvolgimento di lavoratori di bassa pensione, dovendosi operare il raffronto con i lavoratori più giovani; né, in proposito, rileva il mancato ricorso alla differenza tra la posizione dei lavoratori maschi e quella delle donne, svantaggiate in considerazione dei più bassi limiti di età richiesti per il loro pensionamento, dovendo la posizione di queste ultime essere riguardata in relazione a quella delle altre donne e degli altri uomini che non possono accedere alla pensione. In conseguenza di ciò, resta esclusa la violazione del principio di non discriminazione, diretta ed indiretta, richiamato dall'art. 8, comma secondo, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella l. 19 luglio 1993, n. 236.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 8 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)