Sez. 1, Sentenza n. 7504 del 31/03/2011 (Rv. 617364 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ammissione al gratuito patrocinio - Provvedimento di liquidazione dei diritti e degli onorari - Competenza, forma e contenuto - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nei giudizi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo il disposto degli art. 82 e 143 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dal giudice del singolo grado di giudizio con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, per ogni singolo difensore, della qualità e della quantità dell'attività difensiva svolta, in misura non superiore alla media tra massimi e minimi tariffari e, comunque, non inferiore a tali minimi. (Nella specie, la C.S. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva liquidato le spese processuali con la sentenza, invece che con decreto di pagamento, liquidando, inoltre, le spese in modo unitario a "favore delle parti costituite" e provvedendo, altresì, in relazione alle spese del grado precedente, già liquidate dall'autorità competente, laddove, invece, avrebbe dovuto condannare gli appellanti soccombenti - con riferimento nella specie al curatore del minore - al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per il giudizio di appello).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 143 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)