Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 08/08/2016 (Rv. 641037 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali - Totale insoddisfazione di tutti i creditori chirografari - Compatibilità - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)