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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16263 del 30/07/2020 (Rv. 658713 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Fallimento - Esdebitazione - Socio persona fisica illimitatamente responsabile - Applicabilità - Valutazione del presupposto oggettivo dell’istituto - Ambito - Limiti.
Stato
decisa il 2020-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658713-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

L'ambito soggettivo dell'esdebitazione, per quanto circoscritto dall'art. 142 l.fall., al fallito persona fisica, deve essere riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società, fallito in estensione. Ne consegue che, al fine di valutare il presupposto di cui al comma 2, ossia l'avvenuto soddisfacimento almeno in parte dei creditori concorsuali, occorre considerare che tali sono, per il socio fallito in estensione, anche e necessariamente quelli della società, in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)