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Sez. 1, Sentenza n. 6317 del 26/10/1983 (Rv. 431065 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE AL CREDITORE PIGNORANTE DEL CREDITO SPETTANTE VERSO IL TERZO AL DEBITORE ESECUTATO - CONSEGUENZE - NATURA - CESSIO PRO SOLVENDO.*
Stato
decisa il 1983-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431065-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE AL CREDITORE PIGNORANTE DEL CREDITO SPETTANTE VERSO IL TERZO AL DEBITORE ESECUTATO - CONSEGUENZE - NATURA - CESSIO PRO SOLVENDO.*

L'ordinanza di assegnazione al creditore pignorante del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato comporta non una indicazione di pagamento - che esclude una esclusiva titolarità del credito da parte dell'indicatario - bensì una cessio pro solvendo in favore dell'assegnatario e gli trasferisce, quindi, la titolarità del credito, sicché egli subentra, dal momento dell'emissione, da parte del giudice dell'esecuzione, del provvedimento di assegnazione, nel rapporto creditorio ed è dunque l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dell'assegnato (debitor debitoris). (Conf 974/72; (Conf 2238/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)