Sez. 6, Sentenza n. 677 del 02/02/1996 Cc. (dep. 21/03/1996) Rv. 204257 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazione - In genere | Modifica della contestazione da parte del Tribunale - Esclusione - Riferimento alla contestazione di cui alla richiesta di misura cautelare - Necessità - Possibilità di riferimento alla modificazione della contestazione operata dal P.M. - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazione - In genere
Solo in sede di udienza preliminare, l'art. 423 cod. proc. pen. consente al G.I.P. di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella indicata nella richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, mentre siffatta facoltà è preclusa nella fase delle indagini preliminari. In detta fase, la qualificazione giuridica del fatto cui il giudice deve far riferimento, ai fini dell'ordinanza di cui all'art. 292 cod. proc. pen. è esclusivamente quella data nella richiesta di applicazione della misura cautelare. Ne consegue che, anche nel procedimento in materia di riesame o di appello avverso misure cautelari, la modifica della originaria contestazione mossa dal P.M. esula dai poteri del Tribunale, il quale non può assumere a riferimento neppure quella che lo stesso P.M. abbia eventualmente indicato in atto successivo, qualificando diversamente il fatto rispetto alla contestazione effettuata nella richiesta di cui all'art. 291 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)