Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 31/07/1962 (Rv. 253431 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - ESECUZIONI FORZATA SENTENZA DEL PRETORE DI IMPROPONIBILITA - IMPIGNORABILITA DELLE SOMME STAGGITE - STIPENDI - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - ESECUZIONI FORZATA SENTENZA DEL PRETORE DI IMPROPONIBILITA - IMPIGNORABILITA DELLE SOMME STAGGITE - STIPENDI - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE.*
E inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del pretore che dichiari improponibile l'opposizione all'esecuzione fondata sull'impignorabilita delle somme dovute al debitore da privato a titolo di stipendio e di altre indennita relative al rapporto di lavoro, per essere stata la questione gia decisa con l'ordinanza di distribuzione delle somme stesse, avente natura sostanziale di sentenza, poiche, trattandosi di sentenza pronunciata in Sede di opposizione all'esecuzione a norma dell'art 615 cod proc civ e non di opposizione agli Atti esecutivi (art 617), l'impugnativa ammissibile e l'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)