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Sez. 3, Sentenza n. 4193 del 27/06/1981 (Rv. 414860 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - DIFFERENZE - CONTROVERSIA AVENTE PER OGGETTO LA DECLARATORIA D'IMPIGNORABILITÀ DELLO STIPENDIO IN MISURA SUPERIORE AL QUINTO - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414860-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - DIFFERENZE - CONTROVERSIA AVENTE PER OGGETTO LA DECLARATORIA D'IMPIGNORABILITÀ DELLO STIPENDIO IN MISURA SUPERIORE AL QUINTO - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE.*

Il criterio discretivo tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli Atti esecutivi risiede in cio che la prima tende ad investire l'an dell'Azione esecutiva, mentre la seconda attiene al quo modo dell'Azione stessa, nel senso che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere la esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validita e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, contestandosi la pignorabilita di determinati beni, laddove invece oggetto della seconda e la denuncia di irregolarita formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Pertanto, costituisce opposizione all'esecuzione - con la conseguente applicabilita, ai fini dell'individuazione del giudice competente a deciderla, della norma di cui all'art 616 cod proc civ - la controversia avente per oggetto la declaratoria d'impignorabilita dello stipendio in misura superiore al quinto. (V 2279/62, mass n 253431).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)