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Sez. 3, Sentenza n. 439 del 28/02/1969 Ud. (dep. 06/05/1969) Rv. 111357 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - ABUSIVA - LAVORI CHE LA ATTUANO - COSTITUISCONO UNA UNITA NATURALISTICA - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111357-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - ABUSIVA - LAVORI CHE LA ATTUANO - COSTITUISCONO UNA UNITA NATURALISTICA - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI - EFFETTI.*

I lavori che attuano la costruzione edilizia abusiva, che e un reato permanente, devono essere non considerati autonomamente ma nel loro insieme, in una unita naturalistica e finalistica insieme. Pertanto, quando la condotta si e svolta in parte sotto l'impero della prima legge, in parte sotto l'impero della successiva legge modificatrice, si deve prescindere dalla prima parte di condotta e l'esame deve convergere sulla seconda fase per stabilire se la stessa era oppur no sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa. La punibilita va ritenuta nella ipotesi che la permanenza continui sotto l'impero della nuova norma incriminatrice, perche e sotto di essa che il reato e commesso, in quanto si e realizzato tutto quanto e necessario e sufficiente per la punibilita.*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 lett. B CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)