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Sez. 3, Sentenza n. 208 del 30/01/1970 Ud. (dep. 11/07/1970) Rv. 114902 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - LAVORI CHE LA ATTUANO - COSTITUISCONO UNA UNITA NATURALISTICA - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1970-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114902-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - LAVORI CHE LA ATTUANO - COSTITUISCONO UNA UNITA NATURALISTICA - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI - EFFETTI.*

I lavori che attuano la costruzione edilizia abusiva, che e un reato permanente, non devono essere considerati autonomamente, ma nel loro insieme. Pertanto, quando la condotta si e svolta in parte sotto l'impero della prima legge, in parte sotto la successiva modificatrice, si deve prescindere dalla prima parte di condotta e l'esame deve convergere sull'altra fase, per stabilire se essa fosse o non sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa. La punibilita va ritenuta nell'ipotesi che la permanenza continui sotto l'impero della nuova norma incriminatrice, perche e sotto di essa che il reato e commesso, in quanto si e realizzato tutto quanto e necessario e sufficiente per la punibilita. (Conf 111357, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 lett. B CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)