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Sez. 3, Sentenza n. 6036 del 04/07/1997 (Rv. 505735 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO | Efficacia vincolante per il giudice civile - Limiti.
Stato
decisa il 1997-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505735-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO

La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" ha efficacia vincolante per il giudice civile non solo quando in sede penale è stata concretamente accertata l'innocenza dell'imputato, ma anche quando il giudice penale ha rilevato l'impossibilità oggettiva di ammettere od escludere il rapporto di causalità tra la condotta criminosa e l'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)