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Sez. 3, Sentenza n. 2160 del 02/04/1984 (Rv. 434207 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - AZIONE CIVILE PER RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 2054 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434207-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - AZIONE CIVILE PER RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 2054 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ - LIMITI.*

La sentenza di proscioglimento "perché il fatto non costituisce reato" è preclusiva dell'Azione civile per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale qualora dalla sentenza stessa risulti che l'assoluzione sia stata pronunciata per avere il giudice escluso la consumazione del fatto reato da parte dello imputato o il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento, non potendosi in Sede civile procedere ad una ricostruzione della vicenda che postuli, ancorché sott'altra prospettiva, l'esistenza dei due suddetti elementi. (Conf 5079/82, mass n 422973; (Conf 359/82, mass n 418056).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)