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Sez. L, Sentenza n. 18246 del 29/08/2007 (Rv. 598847 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Rapporti tra le società costituite dalla GEPI per il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nel Mezzogiorno ed i lavoratori - Natura - Rapporti di lavoro subordinato - Esclusione - Rapporti speciali costituiti al solo fine del trattamento di cassa integrazione guadagni - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598847-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

I rapporti tra le società costituite dalla GEPI al solo scopo di promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese ubicate nel Mezzogiorno i dipendenti stessi non sono rapporti di lavoro subordinato, difettando la causa tipica dello scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, ma si configurano come rapporti speciali, sostanzialmente "fittizi", che formalmente permangono, sospesi, al solo fine di consentire proprio la prosecuzione dell'intervento della cassa integrazione guadagni in situazioni che il legislatore ha reputato meritevoli di particolare tutela.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1978 num. 218 art. 1, Legge 03/11/1987 num. 452 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)