Sez. L, Sentenza n. 4867 del 27/05/1996 (Rv. 497814 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Rapporti tra le società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei lavoratori licenziati da imprese ubicate nel Mezzogiorno ed i lavoratori - Rapporti di lavoro subordinato - Configurabilità - Esclusione - Risoluzione di tali rapporti - Riconducibilità alla disciplina del licenziamento - Esclusione - Disciplina delle leggi speciali c.d. dell'emergenza - Applicabilità - Risoluzione conseguente all'avviamento al lavoro - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
I rapporti intercorrenti tra le società costituite ad iniziativa della G.E.P.I. - ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4 settembre 1987 n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987 n. 452 - al solo scopo di promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1979 n. 218 (testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), ed i lavoratori suddetti, non sono rapporti di lavoro subordinato, difettando la relativa causa tipica, e cioè lo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione (essendo considerati tali solo ai fini del godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria), e pertanto la loro risoluzione non è riconducibile alla nozione ed alla disciplina dei licenziamenti, ma trova la sua disciplina all'interno delle leggi speciali che li prevedono (c.d. leggi dell'emergenza), in base alle quali è ammessa la risoluzione in conseguenza dell'avviamento al lavoro non rifiutato dal lavoratore, avviamento che determina l'estinzione dello speciale rapporto in questione per effetto, ed in coincidenza, con l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro. Quindi i lavoratori designati per tale avviamento non hanno un interesse, tutelato dalla legge, a contestare la scelta compiuta (per cui non sono dettati specifici criteri), neanche nell'ipotesi in cui l'assunzione avvenga presso una società diversa da quella inizialmente annunciata come futura datrice di lavoro, atteso che si tratta di circostanza che non inficia l'idoneità - giudicata ex ante - dell'occasione lavorativa proposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 2, Legge 03/11/1987 num. 452 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)