Sez. 5 - , Ordinanza n. 27628 del 30/10/2018 (Rv. 651080 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Obbligo di motivazione nei confronti del curatore dell'imprenditore fallito - Riferimento a un processo verbale di constatazione consegnato all'imprenditore in bonis e non allegato all'avviso di accertamento - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di adempimento dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, qualora il prodromico processo verbale di constatazione sia stato notificato al fallito quando era "in bonis", non è necessario che l'atto impositivo notificato al curatore rechi in allegato il suddetto processo verbale, atteso che l'obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell'impresa fallita consente di ritenere, con presunzione "iuris tantum", che anche il verbale di constatazione, notificato al fallito quando era "in bonis", sia pervenuto nella disponibilità del curatore e sia stato dallo stesso conosciuto.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)