Sez. 5, Sentenza n. 24254 del 27/11/2015 (Rv. 637592 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Avviso di accertamento - Motivazione "per relationem" - Rinvio a verbale di constatazione notificato al fallito "in bonis" - Obbligo di allegazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di adempimento dell'obbligo di motivazione dell'atto di accertamento, l'obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell'impresa fallita lascia ritenere, con presunzione "iuris tantum", che anche il verbale di constatazione, notificato al fallito quando era "in bonis", sia pervenuto nella disponibilità del curatore e sia stato dallo stesso conosciuto, sicché in tal caso non è necessario che l'atto impositivo riporti in allegato il processo verbale richiamato.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)