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Sez. 1, Sentenza n. 3002 del 28/03/1994 (Rv. 485956 - 01)

Procedimenti speciali - Provvedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Separazione personale dei coniugi - In genere | Pronuncia di separazione personale - Appello - Proposizione da parte di un coniuge con ricorso e dall'altro con citazione - Impugnazioni - Riunione e trattazione con il rito ordinario - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485956-01

Procedimenti speciali - Provvedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Separazione personale dei coniugi - In genere

In presenza di due appelli contro una pronuncia di separazione personale - il primo, proposto da un coniuge con ricorso, secondo il rito camerale, ex artt. 8 e 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e, il secondo, dall'altro coniuge con citazione (depositata entro trenta giorni dalla notifica della pronuncia), secondo il rito ordinario - non è affetta da nullità la sentenza emanata a seguito della riunione delle due impugnazioni, ex art. 335 cod. proc. civ., e la trattazione di esse secondo le regole procedimentali del rapporto contenzioso ordinario, che prevalgono su quelle camerali per le più ampie garanzie di contraddittorio e di difesa consentite dal dibattito in udienza, atteso che la riunione in un solo processo delle impugnazioni contro la stessa sentenza è dettata da imprescindibili esigenze di economia processuale e di unitarietà del processo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)