Sez. 1, Sentenza n. 29867 del 29/12/2011 (Rv. 620879 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Cause soggette al rito camerale e al rito ordinario - Decisione con un'unica sentenza - Appello - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI
L'appello, che involga capi della decisione estranei (nella specie risarcimento del danno per le ripetute inadempienze) alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quella accessoria di determinazione dell'assegno divorzile, è ben proposto con atto di citazione, prevalendo, in tale ipotesi, le regole del contenzioso ordinario su quelle camerali, per le più ampie garanzie del contraddittorio e di difesa consentite dal dibattito in udienza.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)