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Sez. L, Sentenza n. 1622 del 22/02/1997 (Rv. 502611 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Scadenza del termine per appellare - Sanatoria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502611-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

In tema di rappresentanza processuale volontaria, l'originario difetto di espresso e specifico mandato scritto, richiesto dall'art. 77, primo comma, cod. proc. civ., è emendabile successivamente, ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., solo se non sia avvenuta decadenza; pertanto, qualora per la persona giuridica abbia invalidamente proposto appello un soggetto privo di adeguati poteri rappresentativi, la successiva ratifica della pregressa attività da parte del titolare del potere rappresentativo vale ad operare la sanatoria sempre che nel frattempo, per effetto della scadenza del termine per appellare, la sentenza impugnata non sia passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)