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Sez. 3, Sentenza n. 15476 del 11/07/2007 (Rv. 598685 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN GENERE | Obbligazioni in genere - Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione del debito - Produzione in giudizio del titolo - Effetto - Inversione dell'onere della prova - Portata - Eccezioni fondate sul rapporto obbligatorio - Onere probatorio a carico del debitore - Fattispecie relativa alla prova di un debito inferiore a quello recato del titolo cambiario.
Stato
decisa il 2007-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598685-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN GENERE

Emessa o ceduta mediante girata una cambiale, per la regola di cui all'art. 1988 cod. civ., ai fini dell'inversione dell'onere della prova, il portatore deve solo esibire il titolo spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale.(Nella specie, la S.C. applicando tale principio ha ritenuto che, mentre il prenditore o giratario della cambiale può affermare di essere creditore di una somma inferiore a quella portata dal titolo, senza dover fornire alcuna prova al riguardo, l'obbligato cambiario é onerato della prova dell'esistenza di un debito ancora inferiore a quello indicato dal creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)