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Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 06/03/2006 (Rv. 587489 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Assegno bancario privo di data - Nullità del titolo - Effetto - Valore di promessa di pagamento - Conseguenze - Rapporto fondamentale - Presunzione di esistenza con esonero del creditore dal relativo onere probatorio - Onere della prova incombente al debitore - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 2006-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587489-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

L'assegno bancario privo di data, pur essendo nullo, è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.), con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 57, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)