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Sez. 2, Sentenza n. 4523 del 16/04/1993 (Rv. 481875 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Apertura (per l') - Vedute dirette | Veduta diretta, obliqua o laterale - Qualificazione - Criteri - Veduta esercitata dal balcone - Veduta diretta - Nozione - Distanza dal confine.
Stato
decisa il 1993-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481875-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Apertura (per l') - Vedute dirette

Ai fini dell'osservanza delle distanze legali dal fondo vicino la qualificazione della veduta (diretta, obliqua o laterale) va fatta con riguardo alla possibilità che la conformazione obbiettiva dell'opera offre di guardare frontalmente o meno sul fondo del vicino, non già in base alla posizione della persona che esercita la veduta rispetto alla parete in cui si apre la finestra o il balcone. Ne deriva che le vedute che si esercitano dal balcone sono diverse secondo le varie posizioni in cui è possibile guardare sul fondo del vicino, nel senso che è sufficiente per aversi veduta diretta che da uno dei lati del balcone sia possibile affacciarsi e guardare sul fondo altrui, onde la distanza da osservarsi dal confine da tale lato non può essere inferiore a m. 1, 50 a norma dell'art. 905 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)