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Sez. 2, Sentenza n. 2159 del 14/02/2002 (Rv. 552297 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DIRETTA | Qualificazione - Distanze - Fattispecie in tema di "balconi"..
Stato
decisa il 2002-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552297-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DIRETTA

In tema di limitazioni legali della proprietà e di rapporti di vicinato, la veduta è da ritenersi "diretta" (e conseguentemente può essere aperta, ma a non meno di un metro e cinquanta centimetri dal fondo del vicino, come prescritto dall'art. 905 cod. civ.), ogni qual volta sia possibile affacciarsi e guardare frontalmente su di esso da uno qualsiasi dei lati del balcone.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)