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Sez. L, Sentenza n. 17968 del 13/09/2016 (Rv. 641079 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO | Fruizione di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Nesso di causalità con la prestazione di assistenza - Necessità - Funzione compensativa - Esclusione - Uso improprio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641079-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO

Il permesso ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)