Sez. L - , Ordinanza n. 20243 del 25/09/2020 (Rv. 658911 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 - Spettanza - Presupposti - Esigenza di una più agevole integrazione familiare e sociale del lavoratore portatore di handicap - Sufficienza - Esigenze di cura - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
I permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione degli stessi debba essere necessariamente funzionale alle esigenze di cura.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 6 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)