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Sez. 3, Sentenza n. 14594 del 22/06/2007 (Rv. 597915 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Consegna di merce - Rilascio di bolle di consegna - Relativo disconoscimento - Prova della consegna - Procedimento di verificazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597915-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna; ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)