Sez. 2 - , Sentenza n. 14858 del 11/05/2022 (Rv. 664982 - 02)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI | Indennizzo da irragionevole durata del processo maturato in capo al “de cuius” - Diritto di un solo coerede ad ottenere la liquidazione dell’intero indennizzo maturato - Sussistenza - Fondamento. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - In genere.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI
L'equo indennizzo liquidato "iure hereditatis" va riconosciuto per intero all'erede istante, e non pro-quota, in osservanza del principio secondo cui i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 757 c.c. prevista solo per i debiti.
Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST., Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 757
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)