Sez. 1, Sentenza n. 678 del 29/01/1980 (Rv. 404102 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - CONTROVERSIE PENDENTI - CASSAZIONE DELLA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE - RINVIO ALLA MEDESIMA COMMISSIONE COME GIUDICE DI SECONDO GRADO - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA EX DPR N 636 DEL 1972 - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - NECESSITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - CONTROVERSIE PENDENTI - CASSAZIONE DELLA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE - RINVIO ALLA MEDESIMA COMMISSIONE COME GIUDICE DI SECONDO GRADO - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA EX DPR N 636 DEL 1972 - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - NECESSITA.*
Sopravvenuto il DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla riforma del contenzioso tributario, in ipotesi di Cassazione della pronuncia della commissione centrale delle imposte, che, secondo l'ordinamento previdente, avrebbe dovuto comportare rinvio alla medesima commissione centrale, come giudice di secondo grado (nella specie, trattandosi di controversia su questioni di diritto in materia d'imposte indirette sugli affari), la disposizione transitoria dell'art 43, primo comma, secondo inciso, del citato decreto implica che il rinvio medesimo deve essere disposto alla commissione tributaria di secondo grado, competente ratione loci. (V 2810/77, mass n 386431).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)