Sez. 1, Sentenza n. 2810 del 29/06/1977 (Rv. 386431 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTROVERSIE DEFINITIVAMENTE DECISE DINANZI ALLE VECCHIE COMMISSIONI TRIBUTARIE PRIMA DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE NUOVE COMMISSIONI - AZIONE GIUDIZIARIA DINANZI AI TRIBUNALI O RICORSO PER CASSAZIONE - ESPERIBILITA RISPETTIVA - CONDIZIONI - TRIBUTI INDIRETTI - DECISIONE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE EMESSA PRIMA DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE NUOVE COMMISSIONI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - INSEDIAMENTO DELLE NUOVE COMMISSIONI NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - CONSEGUENZE IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTROVERSIE DEFINITIVAMENTE DECISE DINANZI ALLE VECCHIE COMMISSIONI TRIBUTARIE PRIMA DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE NUOVE COMMISSIONI - AZIONE GIUDIZIARIA DINANZI AI TRIBUNALI O RICORSO PER CASSAZIONE - ESPERIBILITA RISPETTIVA - CONDIZIONI - TRIBUTI INDIRETTI - DECISIONE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE EMESSA PRIMA DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE NUOVE COMMISSIONI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - INSEDIAMENTO DELLE NUOVE COMMISSIONI NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - CONSEGUENZE IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA.*
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art 43 quarto comma del DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla riforma del contenzioso tributario, nelle controversie definitivamente decise, dinanzi alle vecchie commissioni tributarie, prima della data di insediamento delle nuove commissioni, sono esperibili l'Azione giudiziaria dinanzi ai tribunali, ovvero il ricorso per Cassazione, che siano consentiti dalle leggi anteriormente vigenti. Pertanto, in materia di imposte indirette, la decisione della Sezione valutazione della commissione provinciale, che sia stata emessa prima di detta data su ricorso avverso pronuncia della commissione distrettuale, e impugnabile, in quanto definitiva (art 36 del RDL 7 agosto 1936 n 1639), con il ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione, mentre il sopravvenuto insediamento delle nuove commissioni, nel corso del giudizio di legittimita, spiega effetto nel senso che l'eventuale annullamento della pronuncia impugnata (nella specie, per essere stata presa anche su questioni di diritto, esorbitanti dalla Competenza della Sezione di valutazione), comporta il rinvio alla nuova commissione competente (nella specie, commissione tributaria di primo grado, competente tanto su questioni di valutazione, quanto su questioni di diritto). (V 890/74, mass n 368793).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 36, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)