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Sez. 5, Sentenza n. 4696 del 02/04/2002 (Rv. 553450 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI | Condono relativa ad imposta di successione - Rideterminazione dell'imposta a seguito dell'accoglimento della dichiarazione integrativa - Criteri.
Stato
decisa il 2002-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553450-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI

Il carattere progressivo dell'imposta di successione comporta che, qualora la legge (nella specie, 30.12.1991, n. 413, cd. "condono fiscale") operi un riferimento all'imposta accertata, non è consentito, in sede di rideterminazione dell'imposta che segue all'accoglimento della dichiarazione integrativa, tener separati i singoli oggetti di imposizione, dovendosi, per converso, tener conto di tutto l'asse ereditario onde individuare il nuovo contenuto dell'imposta muovendo dal nuovo oggetto complessivo risultante dall'insieme delle parti non condonate e di quelle condonate.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)